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Biogas e digestato: va applicata la direttiva Ue sui rifiuti

Commissario Ue all'Ambiente risponde all'interrogazione dell'eurodeputato Andrea Zanoni presentata nell'agosto scorso sugli eventuali effetti tossici del digestato prodotto da impianti a biogas: rispettare la normativa Ue sui rifiuti. Zanoni: "Ad oggi il digestato è considerato un rifiuto. Le autorità locali rispettino la normativa sui rifiuti per evitare che sui nostri campi vengano sparse sostanze potenzialmente nocive"

Tutto parte dalla interrogazione dell'europarlamentare Zanoni dopo i casi di botulismo (grave intossicazione anche mortale causata dall'ingestione di cibi avariati nei quali si trova la tossina prodotta dal bacillo botulino, Il caso più eclatante nella nostra provincia di Padova a Trebaseleghe dove decine di mucche sono morte presumibilmente a causa della micidiale tossina. Zanoni in quella occasione chiese alla Commissione Europea di fare chiarezza su come dovesse essere considerato il digestato, ovvero se un rifiuto o una sostanza chimica e pertanto regolamentata dalla normativa europea REACH.

"I digestati derivanti dalla produzione di biogas sono considerati rifiuti prodotti e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti". È la risposta del Commissario Ue all'Ambiente Janez Potočnik all'interrogazione dell'eurodeputato PD Andrea Zanoni, membro della commissione ENVI Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare al Parlamento europeo, sui possibili gravi effetti del digestato, lo scarto di risulta da impianti di produzione di biogas sui terreni agricoli, sugli animali d'allevamento e quindi sulla salute dei cittadini.

L'applicazione della direttiva rifiuti confermata dal Commissario Ue comporta la non pertinenza del REACH. Tuttavia, come precisa lo stesso Potočnik, "il Centro comune di ricerca sta lavorando sui criteri volti a stabilire quando un rifiuto cessa di essere tale per i rifiuti biodegradabili sottoposti a trattamento biologico, e il digestato rientra in questa categoria di rifiuti". Questo vuol dire che "questo lavoro preparatorio potrà portare in futuro all'elaborazione di un regolamento specifico che definirà le circostanze in cui un digestato cessa di essere un rifiuto e può essere considerato una sostanza che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento REACH".

Secondo il Commissario Ue Janez Potočnik, I digestati sono dunque esenti dagli obblighi di cui all'articolo 6 di REACH, in particolare quelli relativi alla registrazione. Si arriva a queste conclusione associando l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 3 del regolamento REACH. L'articolo 3 contiene la definizione delle sostanze, delle miscele e degli articoli che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento. L'articolo 2, paragrafo 2, elenca le sostanze alle quali il regolamento REACH non si applica: «I rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non sono considerati né sostanze, né preparati, né articoli a norma dell'articolo 3 del presente regolamento».

L'eurodeputato Andrea Zanoni ha così commentato: "Fino al momento in cui non saranno a disposizione nuovi studi, il digestato va considerato come un rifiuto e come tale va trattato. Le autorità italiane devono applicare le disposizioni della normativa Ue sui rifiuti alla lettera affinché sui nostri campi non vengano sparse sostanze potenzialmente nocive per gli animali, l'ambiente e la salute dei cittadini".


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